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Condizioni Acquisto

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO DI AURORA BIOFARMA S.R.L.


IL PRESENTE DOCUMENTO È IN VIGORE DA SETTEMBRE 2021

Premesse
Ad eccezione dei Beni o Servizi acquistati con specifico contratto, Aurora Biofarma S.r.l. (di seguito” Acquirente” o “Aurora”) applicherà, a tutti i rapporti di fornitura, esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito, “Condizioni Generali”). Resta fin da ora inteso che le presenti Condizioni Generali non si applicheranno ai rapporti contrattuali aventi ad oggetto:

  1. Servizi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. 81/2008;
  2. Formazione Continua in Medicina (c.d. corsi “ECM”);
  3. Consulenze scientifiche;
  4. Incarichi a pubblici dipendenti ai sensi del D. Lgs. 165/2001;
  5. Studi clinici ed osservazionali.

Il Fornitore riconosce ed accetta integralmente che l’Ordine di Acquisto di Aurora Biofarma S.r.l. costituisce accettazione delle presenti Condizioni Generali e conseguente rinuncia espressa alle proprie condizioni di vendita.

Definizioni
“Acquirente” è Aurora Biofarma S.r.l. che, sulla base delle proprie esigenze, acquista, attraverso un Ordine, un Bene o un Servizio dal Fornitore;
 “Fornitore” è la persona fisica o giuridica o l’ente che fornisce i Beni e/o i Servizi;
“Offerta del Fornitore” si intende l’offerta inviata dal Fornitore all’Acquirente;
“Ordine di Acquisto” o “OdA” si intende l’OdA sottoposto dall’Acquirente al Fornitore che successivamente viene acquistato;
“Beni” è un bene mobile indicato nell’OdA di Aurora e nella Documentazione Tecnica (ove presente). Per “Bene/Servizio soggetto a restrizione” si intende qualsiasi Bene/Servizio soggetto a Restrizioni al commercio in base a tutte le leggi internazionali che prevedano Restrizioni al commercio;
 “Documentazione Tecnica” è ogni specifica tecnica, istruzione, disegno, rappresentazione grafica o progetto a cui i Beni o i Servizi devono essere conformi, quali intesi e approvati per iscritto da entrambe le Parti;
“Restrizioni al commercio” sono le restrizioni relative alle transazioni commerciali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, necessità di richiedere permessi o effettuare notifiche, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.

Modalità di attuazione
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto avviene con l’accettazione da parte del Fornitore dell’OdA di Aurora. Tuttavia, qualunque altra modalità di accettazione dell’OdA, anche per fatti concludenti, quali ad esempio la spedizione dei Beni all’Acquirente, costituirà accettazione dell’OdA da parte del Fornitore. Non è prevista alcuna contro-offerta o differente modalità di acquisto.
In caso di conflitto di documenti, prevarranno: – le presenti Condizioni Generali; – l’OdA di Aurora Biofarma S.r.l.; – Offerta del Fornitore – Documentazione Tecnica (ove presente).
Le Fatture Elettroniche, emesse secondo la normativa vigente, riportanti il numero d’OdA dovranno essere intestate all’Acquirente. Le stesse saranno saldate solo dopo l’avvenuto controllo di Beni e/o la verifica della corretta esecuzione dei Servizi da parte dei nostri depositari, anche tramite il collaudo dei Beni (ove richiesto nell’OdA).

Conferma dell’OdA
Se non diversamente specificato, l’OdA conterrà solo gli elementi essenziali per la fornitura del Bene o del Servizio ed una specifica con le condizioni ivi stabilite. Verrà firmata dal Fornitore per comprensione integrale ed accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Obblighi e Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore, ai fini di cui agli artt. 1490, 1497, 1667 cod. civile, dichiara e garantisce all’Acquirente:
(a) che i Beni forniti sono idonei all’uso, esenti da vizi e difetti, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (incluso il marchio CE) e rispondenti a tutte le norme Italiane e Comunitarie applicabili agli stessi, senza eccezione alcuna;
(b) che i Beni forniti sono (i) commerciabili; (ii) esenti da difetti di materiale e di costruzione; (iii) per quanto riguarda le merci progettate dal Fornitore, esenti da difetti di progettazione; (iv) conformi a qualsiasi specifica, disegno e requisito prestazionale applicabile; (v) adatto allo scopo previsto; e (vi) esente da vincoli e restrizioni sulla titolarità; (d) che i Beni saranno conformi a tutti i termini e condizioni dell’OdA e agli standard di tecnologia generalmente accettati, alle relative disposizioni di legge e ai regolamenti e direttive delle autorità pubbliche, associazioni di categoria e professionali, compreso in materia di salute, sicurezza e ambiente.
(c) che i Servizi saranno prestati a regola d’arte esclusivamente da personale debitamente qualificato e preparato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale;
Il Fornitore non potrà invocare la mancanza di conoscenza della descrizione dei Beni e dei Servizi da fornire, dei livelli di prestazioni attesi, dello scopo a cui gli stessi sono destinati, delle modalità/termini di consegna o dei siti di installazione o implementazione, delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle autorità agli stessi applicabili, anche se tali aspetti non siano stati specificamente comunicati da Aurora.
Per le difformità, il Fornitore eliminerà i difetti o sostituirà i Beni difettosi con Beni conformi oppure, a seconda dei casi, ripeterà i Servizi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di Aurora. Diversamente Aurora potrà, per evitare maggiori danni, effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto, con addebito dei relativi costi al Fornitore e sospensione del pagamento fino a quando non sarà stata accertata la fondatezza delle contestazioni.

Modalità della fornitura
Il Fornitore garantisce che i Beni o Servizi sono di prima qualità nonché conformi: (i) con la qualità e le specifiche tecniche/norme tecniche idonei all’uso al quale sono destinati, (ii) di sicurezza e tutela ambientale, tanto nazionali che comunitarie, (iii) alle disposizioni di leggi e regolamentari in vigore nel Paese in cui i Beni sono prodotti ed in quello in cui sono consegnati o in cui i Servizi sono prestati, con riferimento a tutte le norme in tema di fabbricazione, confezionamento, imballaggio, sicurezza, tutela del consumatore, rispetto dell’ambiente. Se il Fornitore è anche il produttore dei Beni dovrà altresì garantire la fabbricazione a regola d’arte e la conformità del D.Lgs. 81/2008, i regolamenti e le norme di buona tecnica emesse dagli organismi a ciò preposti (es. ISO, CEN, CENELEC, UNI, EN). Per tale ragione, e per la tutela dei suoi interessi, oltre che per interessi di salute pubblica, l’Acquirente, qualora lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere al Fornitore la spedizione, presso la propria sede, di una quantità di prodotto che può variare da 1 (uno) a 3 (tre) pezzi per ciascun lotto consegnato. Il costo di spedizione sarà ad esclusivo carico del Fornitore.
I tempi di consegna sono quelli dell’OdA e sono vincolanti ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. e rispetto ad essi, non sono ammesse consegne anticipate o ritardate, salvo diversa richiesta scritta da parte dell’Acquirente. Aurora sarà pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità e non sarà tenuta a sostenere eventuali extra costi derivanti dall’impossibilità della consegna dei Beni al di fuori degli orari e/o del luogo di consegna indicato nell’OdA.

Modifiche in corso d’opera
In caso di necessità da parte dell’Acquirente, le parti concorderanno per iscritto un termine entro il quale sarà possibile modificare l’OdA già processato e confermato in relazione ai tempi di consegna e sia alla quantità di prodotto richiesta.
 In caso di eventuali modifiche alle specifiche tecniche o procedure standard preventivamente concordate tra le Parti, ove tali modifiche non siano non richieste da Aurora Biofarma S.r.l., il Fornitore dovrà informare l’Acquirente prima della consegna dei Beni e quest’ultima potrà, a sua discrezione, confermare l’acquisto o recedere liberamente, senza ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a suo carico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Divieto di sub-appalto e divieto di cessione del credito
È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere ovvero sub-appaltare a terzi, anche solo in parte, il Contratto senza il previo consenso scritto di Aurora Biofarma S.r.l.
In caso di sub-appalto autorizzato, nulla esonererà il Fornitore dai suoi obblighi nei confronti di Aurora, cui sarà tenuto anche in caso di inadempimento dei subappaltatori impiegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Fornitore risponderà e sarà responsabile della progettazione, della qualità dei materiali, della produzione, dei tempi di consegna, fornendo le garanzie previste nell’ordine o in mancanza di indicazioni specifiche, nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
È fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura, salvo autorizzazione scritta dell’Acquirente. Non saranno inoltre efficaci nei confronti di mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione del pagamento senza la preventiva ed esplicita autorizzazione di Aurora.

Termini di Pagamento
Il Fornitore emetterà, dopo la Data di Consegna, fattura per il Prezzo concordato. Ogni fattura sarà in euro e indicherà in modo chiaro il numero dell’OdA, tutti i dati richiesti dalla legge ed ogni altra informazione necessaria all’Acquirente per la richiesta di quest’ultimo del rimborso dell’IVA. A meno che non sia stata concordata una diversa data per il pagamento, Aurora effettuerà il pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese (D.F.f.f.), purché il Fornitore abbia adempiuto alle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto. Ove non diversamente disposto, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate previamente indicate dal Fornitore per iscritto.

Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà (se applicabile)
Il Fornitore provvederà al trasporto dei Beni all’indirizzo indicato nell’OdA i cui costi sono a suo carico così come i rischi di possibili danni o della perdita dei Beni fino a che la proprietà dei Beni passerà all’Acquirente. I Beni dovranno essere imballati in modo da essere chiaramente identificabili. L’imballaggio dovrà essere adeguato al tipo di merce. In caso di merce pericolosa, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa ADR. Nessun addebito per l’imballaggio dei Beni potrà pertanto essere posto a carico di Aurora Biofarma S.r.l., ritenendosi il relativo costo compreso nel prezzo concordato per l’acquisto dei Beni. Il Fornitore garantisce adeguata copertura assicurativa per perdita, danneggiamento e/o furto dei Beni durante il trasporto. Nessun costo di assicurazione trasporto sarà a carico di Aurora.
La presa in consegna dei Beni presso i nostri depositari, così come il suo eventuale utilizzo, non costituiscono accettazione in quanto la stessa è soggetta comunque ad ispezione, al fine di verificarne la conformità e l’assenza di vizi e difetti, nonché il buon funzionamento.
Relativamente ai Servizi, questi saranno prestati all’indirizzo indicato nell’OdA, spettando, al Fornitore, la direzione, il controllo e la supervisione del proprio personale, che renderà le prestazioni nell’esecuzione dei singoli Servizi affidatigli a regola d’arte. In caso d’indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, di una delle persone adibite ai Servizi, il Fornitore dovrà assicurare la continuità delle prestazioni contrattuali. Qualora, invece, i Servizi venissero interrotti, l’Acquirente sarà autorizzato a sospendere immediatamente i pagamenti ed a chiedere, a titolo di penale, il pagamento del 5% del prezzo del Contratto, moltiplicato per ogni giorno di interruzione del servizio fino ad un massimo di dieci giorni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale impiegato ai fini dell’adempimento del presente Accordo è alle sue dipendenze e che, per lo stesso personale, sono regolarmente versati i contributi di legge ed il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti nell’espletamento delle proprie mansioni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché dalla normativa applicabile in genere.

Qualità
Su richiesta scritta di Aurora, il Fornitore si impegna a dare tutte le informazioni che permettano di identificare l’origine, il luogo e la data di fabbricazione dei prodotti forniti e dei loro componenti, i controlli di qualità effettuati e tutte le altre informazioni pertinenti, nonché i numeri di serie o di lotto, se del caso.

Proprietà Intellettuale
Il Fornitore garantisce che la fornitura dei Beni e/o dei Servizi all’Acquirente non viola nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi e prende atto che all’Acquirente spetta la proprietà della Documentazione Tecnica e del risultato dell’attività svolta dal Fornitore accettata dall’Acquirente e che lo stesso è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Fornitore possa esser venuto a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, o comunque in connessione con lo stesso.

Obbligo di Riservatezza
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall’esecuzione del Contratto, anche dopo la sua scadenza o cessazione. Il Fornitore si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e dei suoi fornitori che abbiano necessità di accesso alle Informazioni Riservate nello svolgimento delle loro mansioni, restando solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. Alla cessazione del Contratto il Fornitore si impegna inoltre a restituire prontamente all’Acquirente – ovvero a distruggere – su richiesta dello stesso tutte le Informazioni Riservate. La riservatezza non si applica alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per OdA dell’autorità giudiziaria.

Forza Maggiore
Le Parti non saranno responsabili o considerate inadempienti per il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali, dovuto a circostanze fuori dal ragionevole controllo di una o dell’altra parte, ossia per cause di Forza Maggiore.

Manleva
Il Fornitore dovrà tenere Aurora manlevata e indenne da ogni responsabilità verso terzi (inclusi i clienti dell’Acquirente) per danni derivanti dall’inosservanza o dal mancato, parziale o ritardato adempimento da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, sub-appaltatori, ausiliari, di qualsiasi obbligazione o garanzia derivante dalla fornitura del Bene e/o Servizio. In particolare, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni responsabilità verso terzi (inclusi i clienti dell’Acquirente) per danni derivanti dalla fornitura e consegna tardiva dei Beni o mancanza di qualità, dei Prodotti consegnati o alla mancata conformità dei medesimi alle specifiche e/o ai requisiti tecnici richiesti dall’Acquirente. In tal caso, il Fornitore dovrà altresì sostenere tutti i costi e le spese, relative al controllo qualità dei Beni, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

Risoluzione
Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui l’Acquirente possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo all’Acquirente responsabilità di alcun genere, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere l’OdA o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, previa comunicazione scritta al Fornitore.

Cessione
L’Acquirente avrà facoltà di cedere, senza che sia richiesto il consenso del Fornitore, in tutto o in parte, l’OdA e la Documentazione Tecnica, così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, a qualsiasi altra società, salvo previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.

Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a rispettare le leggi applicabili relative alla protezione dei dati personali ed a trattare i dati personali dell’altra Parte e dei rispettivi dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto e/o degli Ordini di Acquisto ad esso relativi nel rispetto di tali normative. In particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo che i dati forniti nell’ambito del presente Contratto e/o degli Ordini d’Acquisto ad esso relativi vengano trattati per eseguire gli obblighi derivanti dal Contratto (art 6.1 b Regolamento EU 679/2016 GDPR). Il Fornitore può accedere in qualsiasi momento all’informativa sulla Privacy dei Business Partner di Aurora Biofarma S.r.l. cliccando qui.

Normativa Export control
Il Fornitore dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list né di essere soggetto a controllo per il 50% o più da un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente l’Acquirente in caso di modifica di tale situazione. Il Fornitore prende atto che i Beni/Servizi forniti all’Acquirente potrebbero essere soggetti a Restrizioni al commercio. Il Fornitore dovrà, in tal caso, rispettare tutte le Leggi, stabilendo se i Beni/Servizi oggetto dell’OdA sono soggetti a restrizioni e in caso lo siano, identificando a quale specifico controllo/restrizione sul commercio i Beni/Servizi sono soggetti.

Anti-Bribery & Corruption
Il Fornitore dichiara e garantisce, anche per i propri dipendenti e subappaltatori, di agire nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di anticorruzione e che non offrirà o prometterà benefici o vantaggi di alcun tipo a qualsiasi soggetto o ente o a pubblici ufficiali, in cambio di vantaggi, incluso il promettere o effettuare pagamenti al fine di ottenere o mantenere i requisiti richiesti per essere conformi alla normativa. Il Fornitore non potrà richiedere, accettare o ricevere per sé o per un terzo alcun pagamento, beneficio o vantaggio da qualsiasi persona fisica o giuridica in cambio di vantaggi nelle attività commerciali, nella fornitura di beni o altri servizi. In caso di dubbi su una particolare transazione il Fornitore dovrà chiedere parere e approvazione all’Acquirente.

Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. In caso di controversia fra l’Acquirente e il Fornitore, il Foro di Milano avrà la competenza esclusiva.
Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse o diventasse illegittima, invalida o inefficace ai sensi di una qualsiasi legge applicabile, tale disposizione, in quanto scindibile dalle restanti disposizioni, dovrà considerarsi omessa dalle presenti Condizioni Generali e non pregiudicherà in alcun modo la validità o l’efficacia delle restanti disposizioni.

Codice di Condotta
Aurora ha adottato un proprio Codice di Condotta (ex d.lgs 231/2001), di cui è possibile prendere visione sul sito della società, che contiene, tra l’altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Il Fornitore si impegna, nello svolgimento delle attività regolate dalle presenti Condizioni Generali, al rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite nel “Codice di Condotta” di Aurora. Il Fornitore prende anche atto che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni indicate nel Codice di Condotta, che possano ragionevolmente determinare conseguenze negative per Aurora, costituirà grave inadempimento e darà facoltà ad Aurora di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il rapporto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.

Farmacovigilanza
Aurora è tenuta per legge a monitorare tutte le segnalazioni circa la tollerabilità dei propri prodotti e a riportarle alle Autorità Sanitarie competenti. Al fine di consentire a Aurora di assolvere i propri obblighi di farmacovigilanza, il Fornitore dovrà segnalare tempestivamente al servizio di farmacovigilanza di Aurora qualsiasi evento avverso, incluse le situazioni speciali quali: off label, abuso, esposizione professionale, overdose, esposizione in gravidanza e mancanza di efficacia ed errore terapeutico, sospetta trasmissione di agenti infettivi, mancata validità dei tempi di attesa e problemi ambientali (così come definite nelle linea guida europee in vigore sulla farmacovigilanza – GVP Annex I e nelle linea guida europee in vigore sulla farmacovigilanza veterinaria EudraLex Volume 9B) concomitanti all’impiego di specialità medicinali di Aurora di cui venisse a conoscenza, nonché le informazioni di follow-up relative agli stessi. La comunicazione ad Aurora dovrà essere effettuata da parte del Fornitore al seguente indirizzo e-mail: farmacovigilanza@aurorabiofarma.com

Divieto di sfruttamento del rapporto di affari per scopi pubblicitari
Il Fornitore non potrà fare riferimento al proprio rapporto d’affari in essere con Aurora in qualsiasi informativa o materiale pubblicitario, né utilizzare il nome, il logo aziendale o i marchi registrati di Aurora Biofarma S.r.l., per fini pubblicitari senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.

Installazione e Collaudo
Qualora previsto tra le Parti, il Fornitore garantisce sia l’installazione dei Beni che il collaudo degli stessi, che dovranno avvenire in stretta osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul Lavoro, nonché attuando tutte le relative misure di tutela e adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie, ivi inclusa la movimentazione, se prevista. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell’Offerta/OdA. In questi casi, il Fornitore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con la Società; seguirà nuova verifica della fornitura. Con l’emissione del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, si considera accettata la fornitura dei beni. Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura degli stessi beni.

Recesso per motivi sanitari nel caso di richiesta di prestazioni di servizi
Le Parti concordano che qualora alla data in cui l’OdA dovrà avere esecuzione, siano in corso provvedimenti emessi dalle autorità governative di una o di entrambe le Parti e/o dalle autorità governative della destinazione oggetto dell’offerta in attuazione delle misure di contenimento del contagio che impediscano di adempiere o beneficiare delle obbligazioni di cui al presente contratto – quali, ad esempio, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, sospensione attività e/o servizi, interruzioni dei viaggi – ABF potrà riprogrammare l’evento in un’altra data senza penalità. Eventuali caparre confirmatorie e/o acconti già corrisposti saranno trattenuti e imputati a quanto dovuto in attesa di nuova data. Ove non sia possibile riprogrammare l’evento, verrà emesso in favore di Aurora un voucher non cedibile di importo equivalente alla caparra/acconto eventualmente già versata/o da utilizzare entro due anni dalla sua emissione per servizi analoghi, frazionabile anche per due eventi il cui totale sia pari alla caparra/acconto già versata/o.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile, il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni di cui ai seguenti punti: (Obblighi e Responsabilità del Fornitore), (Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà), (Modalità di fornitura), (Termini di Pagamento), (Obblighi e Responsabilità del Fornitore), (Manleva), (Recesso), (Legge applicabile e Foro competente) e (Codice di Condotta).